LEGGE REGIONALE N
presente legge è autorizzato un limite di impegno di £.1.000.000.000 
annuo per la durata di venti anni a decorrere dal 1998. 
- Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono introdotte 
le seguenti variazioni:
- Cap.152375 in diminuzione lire 1.000.000.000.
- Cap. 152378 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 15, Tit. 2, 
Ctg. 3, Sez. 6, denominato: "Assegnazione di contributi alle Province 
per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, 
ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di 
agibilità sicurezza igiene ed eliminazione delle barriere 
architettoniche", con uno stanziamento di lire 1.000.000.000
Gli oneri relativi alle annualità successive al 1998 saranno iscritti 
nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri per la durata di 
venti anni.

LEGGE REGIONALE N. 158 DEL 28-12-1998
REGIONE ABRUZZO

"ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INERENTI IL COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI ALLE NORME IN MATERIA DI AGIBILITA’ SICUREZZA IGIENE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

SPECIALE
del 29 dicembre 1998

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

FINALITA', SOGGETTI E SETTORE D'INTERVENTO
La Regione Abruzzo concede contributi annuali costanti, ventennali a 
favore delle Province ai fini dell'assunzione di mutui per il 
completamento, la ristrutturazione, nonché la manutenzione 
straordinaria diretta ad adeguare alle norme vigenti in materia di 
agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere 
architettoniche, degli edifici scolastici sedi di istituti e scuole di 
istruzione secondaria superiore, trasferiti ai sensi dell’art.8 della 
Legge 11.01.1996, n.23, e non inseriti nel "Piano Generale triennale " 
di cui alla stessa L.23/96.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 23 del 1996 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 23 del 1996

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